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Martedì, 23 Apr 2024

PMI: nuove NORME in materia di scarico di acque reflue e di inquinamento acustico

Pubblicato sulla GU 3 febbraio 2012 n. 28 il D.P.R. n. 227/2011 con una serie di semplificazioni degli adempimenti delle piccole e medie imprese in materia di scarichi di acque reflue e documentazione di impatto acustico.

Saranno operative dal 18 febbraio 2012 le semplificazioni ambientali previste per le piccole e medie imprese dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227.

Norme sulle acque reflue

Il provvedimento, oltre a prevedere nuovi criteri per l'assimilazione degli scarichi delle PMI alle acque reflue domestiche, consente anche l'utilizzo dell'autocertificazione per il rinnovo delle relative autorizzazioni.

La norma stabilisce infatti che almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'Autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva in cui si attestano:

- la permanenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico con riferimento al volume annuo scaricato

- massa e tipologia delle sostanze scaricate, con riferimento a quanto previsto nella precedente autorizzazione o nella relativa istanza, con l'indicazione delle caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione

- le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità

gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche

la localizzazione dello scarico.

Viene esclusa tale modalità semplificata per il rinnovo dell'autorizzazione nell'ipotesi di scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 108 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Disposizioni sull'inquinamento acustico

Ulteriori semplificazioni sono previste dalla norma per la produzione della documentazione di impatto acustico.

Nella fatti specie sono esonerate dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 2,3,4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 le attività a bassa rumorosità fatta eccezione per tutti quegli esercizi che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazione ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

È stato inoltre adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione che va inviato insieme a tutta la documentazione richiesta in materia ambientale, allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio.

In attesa di poter valutare le reali ricadute di tali semplificazioni sui comparti industriali interessati, l'attenzione resta focalizzata sull'effettiva implementazione da parte delle competenti Autorità.

D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (G.U. 3 febbraio 2012, n. 28)