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Venerdì, 04 Ott 2024

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Incentivi per la sicurezza. Bando ISI 2014, le domande dal 3 marzo 2015

L'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. 
I soggetti interessati potranno insierire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.

Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali per la documentazione di dettaglio e i fac-simili della modulistica.

Un libro Inail sulla classificazione e gestione dei rifiuti contenenti amianto

Nel volume “Classificazione e gestione dei rifiuti contenenti amianto – Istruzioni operative Inail ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di vita” disponibile sul portale dell’Inail sono stati affrontate le problematiche legate alla classificazione di questi materiali altamente pericolosi con l'obiettivo di favorirne il corretto smaltimento e fornire indicazioni operative per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il volume è stato realizzato dai ricercatori del Gruppo amianto e aree ex-estrattive minerarie del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Nel testo è consultabile anche una sezione allegati che raccoglie linee guida e banche dati sull’argomento e una sezione documentale con i principali articoli pubblicati dal Gruppo amianto.
“Il volume si presenta come il continuum dell’attività del Dit in materia ed in particolare del testo pubblicato un anno fa, a cura degli stessi ricercatori, dal titolo ‘Mappatura delle discariche che accettano in Italia i rifiuti contenenti amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future’ in cui si fornivano dati, sia su scala regionale che nazionale, in merito allo smaltimento di questi rifiuti presso discariche autorizzate” – segnala Carlo De Petris, responsabile del dipartimento. Una fase estremamente importante perché, se l’amianto è stato bandito in Italia con la legge n.257 del ’92, la stessa legge non impone un obbligo alla dismissione di questa sostanza cancerogena o dei prodotti che la contengono. Ancora oggi, infatti, come si legge nel testo “risultano numerosi i siti contaminati da bonificare con rilevanti quantitativi di rifiuti contenenti amianto da smaltire”. A questo proposito Inail Dit ha identificato le 100 tipologie di rifiuti contenenti amianto più frequentemente gestite nel corso delle attività di bonifica e smaltimento e ad ognuna di queste è stato attribuito il corretto riferimento classificativo, anche a seguito di un approfondito confronto con quanto avviene in Francia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Germania.
“L’analisi dei dati finora acquisiti ha messo in luce, in alcuni casi, incongruità significative tra quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e la sua applicazione reale - sottolinea Federica Paglietti, responsabile scientifico del Gruppo amianto e tra gli autori del libro - Per questa ragione nel libro abbiamo integrato i dati in nostro possesso con ulteriori informazioni in merito alla classificazione dei manufatti contenenti amianto ab origine e ai principali prodotti industriali e relativi settori d’impiego”. Il testo si apre, infatti, con l’individuazione dei principali prodotti contenenti amianto, classificando le diverse tipologie per settore d’impiego e per categorie di riferimento. Vengono, inoltre, evidenziati per ciascuna attività economica i più frequenti utilizzi dei prodotti contenenti amianto e i luoghi dove possono essere più facilmente rinvenuti.
In seguito alle attività di bonifica, il prodotto contenente amianto diventa rifiuto e deve essere avviato allo smaltimento. Per far sì che questo avvenga in modo appropriato deve essergli attribuito il corretto codice di smaltimento previsto dal Catalogo europeo dei rifiuti - Cer, elenco istituito dall’Unione europea in cui ai rifiuti, suddivisi in pericolosi e non pericolosi, è attribuito uno specifico codice. L’attribuzione ai rifiuti contenenti amianto dei corretti codici Cer e l’indicazione della tipologia di discarica ove avviarli è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori del settore, per esempio gli addetti alle attività di bonifica o coloro che gestiscono i rifiuti negli impianti di smaltimento definitivo. “La corretta attribuzione del codice al rifiuto contenente amianto, consente all’operatore di essere consapevole della tipologia di rifiuto da gestire, di compiere operazioni corrette e utilizzare i dispositivi di protezione individuali appropriati - aggiunge Sergio Malinconico, tra gli autori del testo - Inoltre, in questo modo, si tutelano anche gli ambienti di vita e si evitano smaltimenti impropri o volutamente illegali in siti non idonei ”. 

E proprio analizzando l’attribuzione dei codici Cer ai rifiuti contenenti amianto, gli esperti del Dit hanno riscontrato alcuni problemi. “Dall’analisi del Catalogo europeo è emerso che i codici con la parola amianto all’interno sono soltanto otto: è chiaro quanto sia difficile far rientrare tutti i rifiuti contenenti amianto in un numero così ridotto di codici - precisa Beatrice Conestabile della Staffa, tra gli autori del libro - Attraverso le nostre ricerche abbiamo individuato ulteriori 21 codici Cer applicabili a questi rifiuti, confermati dai dati pervenuti dai gestori delle discariche attualmente operanti sul territorio nazionale e da alcune società di bonifica”. Sulla base dell’esperienza maturata e di un confronto con gli altri Enti scientifici nazionali, “si ritiene opportuno, in casi dubbi o non previsti dal Catalogo europeo, assegnare in via preferenziale un codice la cui definizione contenga la dicitura amianto, piuttosto che far riferimento a codici per rifiuti contenenti o contaminati da sostanze pericolose - osserva Paglietti - Ciò al fine di gestire i rifiuti contenenti amianto in maniera maggiormente cautelativa, conservando l’informazione della presenza di amianto al loro interno”.

 

Fonte:Inail

 

 

AUA: APPROVATO IL MODELLO UNIFICATO

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), entrata in vigore il 13 giugno 2013 e regolamentata dal DPR n.59/2013 (di cui già alla nostra precedente informativa del 09/04/2013), raggruppa 7 autorizzazioni di carattere ambientale ovvero: 

1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/2006);
2. comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269, D.lgs. 152/2006);
4. autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 del D.lgs. 152/2006);
5. nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (valutazione previsionale di impatto acustico);
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
7. comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti pericolosi ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), artt. 215 e 216 del D.lgs.152/2006.

Dall’entrata in vigore ad oggi, in mancanza di un modello unico, ogni Regione ha adottato una propria modulistica che le aziende, di medie e piccole dimensioni dovevano utilizzare in sede di richiesta autorizzativa.

Il 26 febbraio scorso, la Conferenza unificata Stato Regioni (cfr. allegato I) ha approvato il modello unico semplificato che dovrà essere adottato a livello nazionale da tutte le Regioni entro il 30 giugno 2015.
Si ricorda che l’AUA va richiesta con un’unica domanda al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive di competenza territoriale.

Campi elettromagnetici: il rischio per i lavoratori sensibili

Come affrontare la valutazione del rischio per portatori di dispositivi medici o protesi ed altri materiali metallici impiantati considerati particolarmente sensibili al rischio:

 

 

I lavoratori portatori di dispositivi medici o protesi impiantate devono essere considerati lavoratori particolarmente sensibili al rischio, secondo la definizione dell'art.183. La valutazione del rischio per tali soggetti sarà quindi del tutto peculiare e prescinderà dal mero rispetto di valori di azione e limiti di esposizione, avvalendosi peraltro della collaborazione del medico competente, anche sulla base delle informazioni fornite dal medico o struttura curante o fabbricante sulla natura e  caratteristiche del dispositivo (livelli di immunità, tipologia di malfunzionamento) o protesi. I valori di azione prescritti dall’attuale Allegato XXXVI del DLgs.81/2008sono stati infatti fissati al fine di prevenire gli effetti noti dell’esposizione su soggetti sani.

Il CENELEC ha affrontato il problema e ha pubblicato i seguenti standard (recepiti dal CEI):

- CEI EN 50527-1 – 2013: Procedura per la valutazione dell'esposizione aicampi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi. Parte 1: Generalità;

- CEI EN 50527-2-1 – 2013: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco (pacemaker).

Scopo di queste norme è quello di fornire una procedura di valutazione del rischio derivante dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in un luogo di lavoro per i lavoratori con uno o più dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA). Esse specificano le modalità di esecuzione di una valutazione generale del rischio e come determinare se, a seguito di questa, sia necessario effettuare una ulteriore valutazione più dettagliata.

Come specificato in generale dalla CEI EN 50527-1, la valutazione del rischio si basa sul presupposto che i DMIA debbano funzionare senza alcuna influenza fino al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione della 1999/519/CE (con l’eccezione dei campi magnetici statici) quando i DMIA sono stati impiantati e programmati conformemente alle buone pratiche mediche.

Tale valutazione del rischio, pertanto, verifica sia i campi superiori a tali livelli presenti sul luogo di lavoro, sia i lavoratori con DMIA soggetti a livelli di immunità inferiori a causa di motivi clinici.

In analogia all’approccio delineato dalla norma CENELEC EN 50499, vengono identificate) le apparecchiature che si ritiene producano campi che non superano i livelli di riferimento per la popolazione.

Prescrizioni complementari per la valutazione dell’esposizione relativamente a DMIA particolari sono indicate nelle pertinenti norme quale ad esempio la CEI EN 50527-2-1, specifica per i portatori di pacemaker.

Allo stato dell'arte, informazioni utili sui livelli di sicurezza per soggetti portatori di dispositivi medici o protesi sono reperibili nelle linee guida ICNIRP sui campi magnetici statici (2009); sul documento dell'ACGIH(American Conference of Government Industrial Hygienist) “2013 TLV sand BEIs” in riferimento ai campi a 50 Hz. Informazione utili sono anche contenute nel rapporto ISTISAN 01/21: “Immunità elettromagnetica dei pacemaker alle stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di sicurezza sulla base di normative attuali”, basate su un progetto di norma sviluppato in Germania dal DIN (E DIN VDE 0848-3-1 del 1999).

In particolare, la maggior parte degli stimolatori cardiaci può presentare disturbi e malfunzionamenti per campi magnetici statici superiori a 0,5 mT. Vi sono inoltre anche altri sistemi elettronici di uso crescente, come protesi auricolari elettroniche, pompe per insulina, protesi attive, che possono risultare suscettibili ad induzioni magnetiche di pochi millitesla. A partire da campi statici dell’ordine di 3-5 mT possono inoltre essere indotti spostamenti e torsioni di schegge interne al corpo umano o impianti ferromagnetici, con conseguente grave rischio per la salute e l’incolumità del soggetto esposto.

Per quel che riguarda i campi a frequenza di rete (50 Hz), l'ACGIH raccomanda che i soggetti

portatori di dispositivi attivi non siano esposti a livelli superiori a 1 kV/m per il campo elettrico, e 100 mT per il campo magnetico.

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO

.Negli ambienti di lavoro (e anche nell'ambiente di vita) è impossibile evitare totalmente la presenza di sia pur minime quantità di agenti chimici o fisici potenzialmente nocivi per l'uomo.

Il medico deve d'altra parte ricordare il concetto attribuito a Paracelso secondo cui "tutto è veleno, nulla è veleno: soltanto la dose fa il veleno". In altri termini è biologicamente accettabile la possibilità che esposizioni dell'organismo estremamente basse possano essere tollerate senza effetto apprezzabile sulla complessiva omeostasi delle funzioni vitali.

Da anni medici del lavoro e igienisti industriali di tutto il mondo sono impegnati nella ricerca rivolta a stabilire i livelli massimi ammissibili nell'atmosfera degli ambienti di lavoro (concentrazioni massime tollerabilità) o in campioni biologici di sangue, urine, aria espirata (concentrazioni massime biologiche) che non comportino effetti indesiderati.
Per i tossici industriali più noti esistono oggi tabelle di concentrazioni massime accettabili negli ambienti di lavoro, genericamente indicate con la sigla MAC (Maximum Allowable Concentration), che vengono periodicamente aggiornate allo scopo di mantenere condizioni il più possibile sicure ai fini della salvaguardia della salute. Le tabelle più conosciute e più utilizzate nel campo dell'igiene industriale sono quelle e laborate dalla American Conlerence of Governmental IndustriaI Hygienists (ACGIH), proposte in base a criteri empirici, annualmente revisionate e riferite ai TLV (Threshold Limit Values, valori limite di soglia).


Per "valori limite di soglia" la ACGIH intende le "concentrazioni ambientali per le quali si ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere esposti giorno dopo giorno per tutta la vita lavorativa senza effetti dannosi". Tali limiti, quindi, rappresentano dei parametri al di sotto dei quali ci si attende un'assenza di effetti nocivi per la salute dei lavoratori esposti. A causa di ampie differenze di sensibilità individuale si ammette che una piccola percentuale possa avere, in queste condizioni, disagio o aggravamento di malattiepreésistenti o anche la comparsa di malattie professionali. Il concetto di limite tollerabile è quindi quello di valore di riferimento che non garantisce una sicurezza assoluta, ma una sicurezza per la maggior percentuale possibile di individui. L'esperienza ha dimostrato che molti valori di concentrazione massima erano stati stabiliti su livelli eccessivamente alti e negli aggiornamenti di questi ultimi anni si è assistito a una continua diminuzione dei valori massimi accettabili per quasi tutti i tossici industriali. In Italia sono applicati da molti anni i valori di concentrazioni massime tollerabili indicati dagli igienisti americani. Va ricordato che i limiti riportati sono da intendersi riferiti agli ambienti di lavoro e quindi applicabili per soggetti adulti, sani, esposti a questi valori per 8 ore al giorno e per 5 giorni alla settimana. Pertanto in nessun modo essi possono essere utilizzati per altri ambienti (ad esempio, ambiente domestico o inquinamento atmosferico in generale).

I limiti di riferimento sono il risultato di due momenti uno scientifico (che trae origine dai limiti indicativi delineati dai diversi studi scientifici), e l'altro economico-politico (che vaglia i dati scientifici in ragione dei fattori socio-economici). La valutazione scientifica si basa sull'aquisizione di dati derivanti da studi sperimetali (in vitro, in vivo animali o talora sull'uomo), studi epidemiologici. L'insieme di tali dati fornisce indicazioni sulla sostanza, circa:

- Proprietà chimico-fisiche
- Tossicoicinetica
- Tossicità acuta- subacuta - cronica
- Mutagenicità
- Cancerogenicità
- Embriotossicità e teratogenicità

 

 

 

 

 

Successivamente tali dati vengono elaborati valutando i limiti stessi del procedimento scientifico (basti pensare alle differenze esistenti nell'impiego dell'animale invece che dell'uomo), e considerando, quindi un fattore di sicurezza.

In sintesi i limiti tabellati non costituiscono un confine netto tra concentrazioni pericolose e concentrazioni sicure, ma debbono essere utilizzati come orientamento o raccomandazione per la prevenzione.
Esistono tre categorie, o classi di TLV:
1. Valore limite per temPi lunghi di esposizione (TLV-TWA: Time Weighed Average) = concentrazione media ponderata nel tempo per 8 ore lavorative e 40 ore settimanali alla quale i lavoratori giorno dopo giorno possono essere esposti.
2. Valore limite per tempi brevi di esposizione (TLV-STEL: Short Term Exposure Limit) = concentrazioni tollerabili per agenti capaci di produrre effetti acuti (irritanti, narcotici ecc.), che sono definite quali valori medi per esposizioni di durata pari a 15 minuti, che non devono mai essere superati anche se la media sulle 8 ore resta contenuta entro il TLV-TWA.
3. Valore limite per temPi brevissimi di esposizione (TLV-C: Ceiling,"tetto" ) = concentrazioni tollerabili per agenti capaci di produrre effetti acutissimi (potenti irritanti, tossici a effetto rapidamente mortale come l'acido cianidrico), che non devono essere mai superate.


La lista presuppone un assorbimento esclusivamente per via aerea: le sostanze dotate anche di capacità di penetrazione transcutanea sono indicate con il termine skin (cute).


Le concentrazioni atmosferiche sono di norma espresse in valori ponderali per unità di volume (mg/m3) o in valori volumetrici (ppm). Apposite formule permettono la conversione dall'uno all'altro valore. 
Numerose considerazioni rendono consigliabile un'estrema prudenza nell'utilizzazione pratica dei valori riportati nelle tabelle attualmente proposte. Va ricordato in particolare che:
- appare estremamente difficile definire con esattezza la concentrazione alla quale il singolo lavoratore è effettivamente sottoposto (attualmente va estendendosi l'uso di campionatori personali che vengono applicati agli indumenti del lavoratore per tutta la durata del turno);
- l'azione tossica di molte sostanze varia notevolmente a seconda delle condizioni microclimatiche (ad esempio i vapori nitrosi aumentano la tossicità con umidità e temperatura);
-l'azione tossica può variare per una sostanza quando altre siano contemporaneamente presenti, per fenomeni di sinergismo (ad esempio polveri e vapori irritanti o miscele di solventi) o per interazioni con altre sostanze di uso non lavorativo (farmaci, alimenti);
- certe sostanze possono svolgere azioni più evidenti e altre più subdole, non considerate nella definizione del limite (ad esempio per l'ozono il limite è basato sull'azione irritante, ma l'ozono è anche mutageno);
- la continua introduzione di nuove sostanze nei cicli lavorativi rende di fatto impossibile un aggiornamento costante della tabella;
- per le sostanze cancerogene oppure potenzialmente attive non soltanto sull'individuo quanto sulla sua progenie, è pressoché impossibile stabilire un valore massimo accettabile: si deve eliminare la sostanza oppure garantire la completa e totale abolizione di ogni contatto con l'organismo umano. Tuttavia il concetto della "non soglia" per i cancerogeni oggi non è più considerato vincolante come in passato: effetti oncogeni dose-dipendenti sembrano non estrapolabili alle bassissime dosi, le lesioni chimiche a livello molecolare possono essere riparate, il sistema immunitario può svolgere un ruolo difensivo importante. Oggi si tende ad ammettere che possa esistere il "rischio zero" anche in situazioni ove non sussista l'"esposizione zero" peraltro utopistica anche nell'ambiente di vita;
- i limiti, infine, come non proteggono ogni altra condizione di ipersuscettibilità, così non impediscono che soggetti predisposti vadano incontro a fenomeni di sensibilizzazione e a manifestazioni allergiche, né tanto meno proteggono il sensibilizzato dallo scatenamento di manifestazioni cliniche (asma ecc.).
In conclusione ripetiamo ancora una volta che la garanzia di protezione derivante dal rispetto delle concentrazioni massime tollerabili non raggiunge il 100% degli individui: la frazione esclusa è costituita da quei soggetti ipersuscettibili che il medico deve identificare.
Le concentrazioni massime tollerabili sono comunque un'importante guida nella pratica dell'igiene industriale e un preciso punto di riferimento contrattuale e giuridico. 
L'Italia fa riferimeto ai TLV dell ACGIH, altri paesi europei, quali ad esempio la Germania, hanno adottato dei loro limiti di riferimento.
Si vanno oggi attuando in tutti i luoghi di lavoro iniziative atte a registrare costantemente la situazione ambientale per quel che riguarda tutti i fattori di rischio chimico e fisico su registri aggiornabili, definiti registri dei dati ambientali e su libretti personali per ciascun lavoratore che ne riportano e tengono aggiornata la storia relativa ai rischi professionali subiti e alle patologie riscontrate, definiti libretti personali sanitari e di rischio.
A completamento delle indagini effettuate sull'ambiente di lavoro, allo scopo di identificare ed esprimere quantitativamente la presenza e gli effetti biologici di sostanze tossiche nell'atmosfera, si è andata sviluppando tutta una serie di indagini rivolte a definire quali siano, per le sostanze di maggiore uso, i Valori Limite Biologici di soglia. Con questa definizione si intende il "livello di una sostanza tossica o di un suo prodotto di metabolismo, oppure di una componente organica dipendente dalla azione della sostanza considerata, che, dosata nel sangue o nell'urina o comunque in campioni biologici (aria espirata), sia ancora compatibile con un normale stato di salute". Ad esempio, per lavoratori esposti a piombo, oltre al dosaggio del piombo, come fumi o vapori nell'atmosfera dell'ambiente di lavoro, può essere assai indicativo, nel campo della medicina preventiva, il dosaggio del piombo nel sangue o del piombo eliminato con le urine, oppure la ricerca nelle urine o nel sangue di composti originati dall'azione del tossico sull'organismo. Analogamente, per lavoratori esposti a benzolo, è possibile controllare l'eliminazione urinaria di fenolo, originato dalla trasformazione metabolica del benzolo inalato, come indice reale della quantità di sostanza che è penetrata nell'organismo.L’utilità pratica delle concentrazioni massime biologiche è notevole in quanto queste costituiscono un indice globale di esposizione effettiva, sintetizzando in un unico dato la situazione derivante dall'ingresso del tossico nell'organismo per la via respiratoria, per la via digerente ed eventualmente per la via cutanea, e inoltre l'assorbimento complessivo del tossico in relazione agli spostamenti dell'individuo nell'ambiente di lavoro. Con il rilievo di dati biologici si valuta inoltre la risposta individuale alla sostanza in questione, quando vengono considerate certe componenti metaboliche.

In particolare i valori limite biologici di soglia tendono a misurare quella che si definisce dose interna dei tossici: questa è la dose realmente correlata con gli effetti biologici e può essere notevolmente diversa dalla dose assorbita in un certo periodo di tempo, essendo la risultante di diversi fattori che tendono ad aumentarla o diminuirla.

Gli indicatori della dose interna sono:

Indice di Esposizione: quantità di sostanza assorbita, indice correlato con i valori atmosferici
Indice di Accumulo o Deposito: quantità di sostanza depositatasi a livello di siti specifici o alivello degli oragni maggiormnente vascolarizzati
Indice di Dose biologica Effettiva o Dose Vera: quantità di sostanza legat al sito attivo

Per valutare la dose interna si deve determinare la concentrazione ematica del tossico: oggi esistono metodiche di alta precisione per il dosaggio della dose interna soprattutto per i metalli e i solventi. Tali valori di dose interna si definiscono anche indici di assorbimento, in quanto riflettono la presenza del tossico nell'organismo, oppure indici di dose.
Quando si misurino invece indicatori derivanti dall'azione precoce del tossico, come ad esempio livelli di attività enzimatiche modificate dal tossico, o alterazioni della crasi ematica, o incrementi prodotti dal tossico di sostanze anche di norma presenti nell'organismo, si ottengono indici di effetto, cioè di intossicazione.

Le indagini rivolte alla definizione dei dati biologici sopra riportati sono indispensabili soprattutto per individuare le intossicazioni allo stadio preclinico, quando ancora mancano sintomatologie conclamate, e valgono di completamento ai controlli medici periodici. Queste indagini, tuttavia, presentano limitazioni che il medico deve ben conoscere per evitare conclusioni equivoche. In particolare vanno tenuti presenti i concetti seguenti in parte già accennati:
- il tempo trascorso dall'esposizione è importante specie per tossici a rapido metabolismò. Alcuni solventi e i loro metaboliti divengono non- dosabili entro poche ore dalla cessazione dell'esposizione (ad esempio toluene e xilene hanno un'emivita biologica corrispondente a 4-5 ore);
- l'accumulo nei depositi di tossici quali i metalli può essere responsabile di bassi livelli ematici e urinari (ad esempio la piombemia scende a valori vicini alla norma dopo qualche settimana dalla cessata esposizione al metallo che rimane tuttavia immagazzinato nei tessuti);
- la sensibilità dei metodi non è talora sufficientemente elevata; - condizioni non dipendenti dall'intossicazione possono condurre a risultati falsamente positivi (ad esempio incremento della protoporfirina IX eritrocitaria anche nelle anemie sideropeniche oltre che nell'intossicazione da piombo).

 

Sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico

Si definisce Monitoraggio Ambientale quella "sorveglianza sistematica e periodica degli agenti potenzialmente lesivi sull'ambiente di lavoro, al fine di valutare l'esposizione ed il rischio per la salute ad esso connesso, utilizzando limiti di riferimento"; mentre è definito Monitoraggio Biologico la "sorveglianza sistematica e periodica condotta al fine di valutare e misurare la presenza di sostanze o loro metaboliti nei liquidi biologici o nell'aria espirata, al fine di valutare l'esposizione ed il rischio ad esso connesso" (Dose interna ed Indici di effetto). La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a potenziali agenti di rischio è prevista dalla legge e consiste in:

Visite preventive 
Si tratta di controlli preassunzione oppure prima del cambio di mansione, rivolti ad accertare l'idoneità al lavoro specifico. Il medico deve conoscere in maniera approfondita la mansione, o meglio i compiti che devono essere svolti per effettuare la mansione allo scopo di poter adeguatamente "mirare" l'accertamento sanitario. Scopo della visita preventiva è infatti quello di tutelare il lavoratore nei confronti di compiti verso i quali egli non sia idoneo e dai quali possano derivargli danni. IpersuscettibiIità a tossici e condizioni predisponenti a infortuni debbono essere ad esempio adeguatamente ricercate e documentate con conseguenti limitazioni della idoneità da parte del medico.
L'opera del medico in questa fase può essere talvolta assai delicata per le conseguenze pratiche legate a un giudizio di non idoneità: il rapporto medico/lavoratore deve essere sempre mantenuto secondo il massimo rigore deontologico, tenendo presente che i risultati dell'accertamento sono di proprietà dell'interessato e protetti dal segreto professionale. Al datore di lavoro vengono comunicate sempre soltanto le conclusioni in termini di idoneità incondizionata alla mansione, di idoneità con limitazioni, o di non idoneità.

Visite periodiche 
Si tratta di controlli medici trimestrali, semestrali o annuali previsti dalla legge per ben definiti rischi, per valutare la permanenza dell'idoneità allo svolgimento della mansione, escludendo i soggetti portatori di situazioni patologiche causate dal lavoro oppure di origine non professionale tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'attività.
I controlli sanitari periodici non possono consistere unicamente nella visita medica, che deve essere integrata dalla ricerca degli indicatori biologici specifici per la mansione (indicatori di dose e/o di effetto specifici per tossici definiti). Lo studio degli indicatori di dose e/o di effetto mirati per il rischio specifico costituisce il monitoraggio biologico e permette diagnosi precoci di eccessiva esposizione o di danno preclinico, cioè in assenza di sintomatologia conclamata. Dati lievemente abnormi per un singolo individuo possono essere interpretati alla luce degli altri dati ottenuti nei soggetti che compongono il gruppo esposto allo stesso tipo di rischio professionale e utilizzati per orientare adeguatamente le misure di prevenzione ambientale (riduzione delle dispersioni atmosferiche, modifiche delle tecniche produttive) .
Nel monitoraggio biologico che, come riferito, consiste nella misura di idonei indicatori biologici in campioni organici prelevati sul lavoratore in periodi di tempo stabiliti, si fa riferimento a valori guida definiti Indici Biologici di Esposizione (abbreviato nella sigla IBE).
Gli IBE rappresentano i livelli degli indicatori che, con elevata probabilità, possono ritrovarsi in campioni prelevati da lavoratori sani esposti a livelli di concentrazione prossimi al TLV. Nella trattazione dei principali agenti tossici sistemici sono riportati i relativi indici biologici di esposizione.
Il lavoratore non può sottrarsi ai controlli sanitari periodici ai quali è legata la conferma della sua idoneità al lavoro: in caso di rifiuto il datore di lavoro è tenuto a opportune sollecitazioni e la persistenza del rifiuto rappresenta giusta causa per il licenziamento. Nel corso dell'esecuzione delle visite periodiche il medico aggiorna la documentazione sanitaria di ogni lavoratore, provvede alla certificazione e denuncia di eventuali malattie professionali e raccoglie tutti gli elementi atti a orientare tempestivamente le decisioni aziendali in tema di prevenzione.

Riferimenti legislativi     

Indubbiamente, lo ammettono gli stessi Igienisti Americani, i TLV non possono costituire una linea netta di demarcazione tra livello di sicurezza e livello di pericolo.
Se prendiamo ad esempio l’acetone, che ha un TLV-TWA di 1188 mg/m³ (*), non potremmo ragionevolmente pensare che con una concentrazione di 1187 mg/m³ nell'ambiente di lavoro possiamo stare tranquilli, mentre con 1189 dobbiamo far scattare l’allarme: un milligrammo in più o in meno non può certamente determinare l'esistenza o l’assenza di un rischio per la salute! 
Se infatti si definisse per legge che al di sopra del TLV c’è rischio, mentre al di sotto c’è sicurezza, negli ambienti di lavoro in cui si supera il livello di allarme ci si preoccuperebbe semplicemente di raggiungere la linea del TLV: si perderebbe, in questo modo, ogni possibilità di introdurre cambiamenti positivi che consentirebbero di migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro.
Comunque i limiti americani costituiscono un indice (il migliore) da tenere in considerazione, se non altro come “soglia di attenzione” e come punto di partenza per la verifica delle condizioni dell’ambiente di lavoro, nell’ottica di un costante miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

Stress: RLS e MC insieme per la valutazione del rischio

La comunicazione fra il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente nella gestione dello stress lavoro correlato.

Pubblichiamo un estratto del Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza “Toscana RLS”, n. 1/2014 che affronta la valutazione del rischio stress.

Il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. introduce nella prevenzione dei luoghi di lavoro l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato. Questo è un rischio per il quale la normativa ha forse anticipato lo stato dell’arte sull’argomento, che pur sottendendo un importante background di esperienze scientifiche, presenta ancora alcuni punti di debolezza nella risposta agli adempimenti normativi.

Il decreto citato rimanda all’Accordo Quadro Europeo sullo Stress Lavoro-Correlato del 2004, il quale fornisce indicazioni sulle modalità di gestione di questo tipo di rischio: inserire lo stresslavoro correlato all’interno del processo di valutazione di tutti gli altri rischi oppure affrontarlo con una politica aziendale dedicata, quindi sostanzialmente con meno vincoli tecnici e formali.

La circolare della Commissione Consultiva Permanente del 18 novembre 2010 mette fine ad ogni possibilità di gestione alternativa dello stress occupazionale e identifica nella valutazione del rischio l’unico percorso possibile per adempiere all’obbligo normativo.

Però, anche con queste indicazioni, permangono dal punto di vista normativo alcune aree grigie. Infatti nonostante si tratti di un rischio previsto dalla normativa vigente, non rappresenta tuttavia un rischio per il quale sia prevista la sorveglianza sanitaria.

Il rischio da stress lavoro correlato quindi, oltre ad essere un rischio di più difficile gestione in ambito aziendale rispetto a quelli più tradizionali, presenta anche alcune peculiarità dal punto di vista normativo.

Proprio per questo la collaborazione tra RLS e MC su questo tema diventa particolarmente importante. Tale collaborazione si può articolare fondamentalmente su due aspetti principali:la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria. Sul primo entrambe le figure partecipano al team di valutazione. La valutazione prevede un marcato coinvolgimento degli RLS e questo è un altro elemento che la rende peculiare rispetto a quella degli altri rischi professionali, che prevedono solo una consultazione preliminare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’RLS deve essere infatti coinvolto fin dalla pianificazione della valutazione con particolare riguardo alla individuazione dei gruppi omogenei.

Il secondo aspetto sul quale si può articolare la collaborazione fra RLS e Medico Competente è quello della sorveglianza sanitaria, che non rappresenta per questo rischio una misura di elezione, ma il medico nominato per altri rischi si deve occupare delle visite su richiesta. Queste visite possono costituire eventi sentinella oppure si può trattare dell’ idoneità per i lavoratori particolarmente suscettibili o essere l’occasione dalla quale possono emergere elementi che suggeriscano la revisione della valutazione dei rischi.

Nella maggioranza dei casi l’oggetto della sorveglianza sanitaria per lo stress lavoro correlato è rappresentato da disturbi della sfera psichica. La psicopatologia può presentare uno spettro di gravità piuttosto vario, da lievi disturbi psicosomatici a quadri clinici conclamati, e quindi richiede di essere trattata in azienda con una particolare attenzione, anche per evitare possibili strumentalizzazioni. Inoltre, dato che si possono presentare problemi relazionali sul posto di lavoro, la collaborazione fra il medico e l’RLS rappresenta per il lavoratore una importante occasione di tutela.

In sintesi il Medico Competente e l’RLS condividono nel sistema preventivo aziendale alcune caratteristiche importanti per la valutazione dello stress lavoro correlato.

Sono infatti le due figure aziendali che, a fini preventivi, possono conoscere l’organizzazione del lavoro anche in relazione alla specificità dei singoli casi e giudicare se questi possono costituire eventi sentinella per indirizzare le valutazioni collettive.

Molto utile è anche la cooperazione nella individuazione degli operatori esperti da coinvolgere secondo alcune metodologie nella compilazione di check list utilizzate nella valutazione preliminare.

Al di là di questi riferimenti, che costituiscono importanti strumenti di garanzia nella prevenzione aziendale, è fondamentale che la comunicazione fra RLS e Medico Competente continui ad essere presente anche nei momenti non strettamente istituzionali.

 

La sicurezza dei prelievi nei lavori in quota

Le modalità applicative della deliberazione 528/2013 della Regione Toscana che ha approvato il documento “Requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera”.

 

Si è svolto venerdì 4 aprile, alla presenza di un numeroso pubblico di addetti ai lavori (dirigenti e operatori del controllo, tecnici dell'autocontrollo, professionisti della progettazione, associazioni datoriali e sindacali, ordini professionali dei chimici e degli ingegneri) il Seminario Tecnico "Requisiti delle postazioni di prelievo delle emissioni in atmosfera" organizzato dalla Regione Toscana DG diritti di cittadinanza e coesione sociale Settore "Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria".

Al centro della discussione le disposizioni e le modalità applicative della deliberazione della GR 528 del 1 luglio 2013 che ha approvato il documento “Requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera”.

Il documento approvato costituisce un utile riferimento per la realizzazione degli accessi in sicurezza alle postazioni di lavoro in altezza per il campionamento delle emissioni in atmosfera per le aziende soggette ad autorizzazione rappresentando, come ha affermato Giuseppe Petrioli, Direttore del Dipartimento della Prevenzione e coordinatore del Seminario, uno strumento fondamentale ai fini dell'applicazione del precetto della "massima sicurezza possibile", dettato dall'art. 2087 del Codice Civile, sia per i tecnici dell’autocontrollo incaricati dalle aziende che da parte degli operatori di ARPAT per le attività di monitoraggio e controllo.

Il seminario si è articolato in tre momenti organizzativi: il primo attraverso le relazioni tecniche di alcuni dei componenti il gruppo di lavoro regionale che ha redatto i Requisiti Tecnici - Irene Chirizzi Regione Toscana, Flavio Papi e Salvatore di Stefano AUSL 4 Prato, Stefano Gini RSPP di ARPAT; il secondo in un confronto fra gli ordini professionali, e le parti sociali e datoriali - Ordine dei Chimici, Ordine degli Ingegneri, Confindustria; il terzo in un interessante dibattito fra gli addetti ai lavori sui temi oggetto delle relazioni.

Tutti i soggetti intervenuti hanno ribadito l'importanza e l'originalità dei contenuti e della impostazione della deliberazione della Giunta Regionale che consente di intervenire non solo salvaguardando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ma rappresentando un ottimo documento di sistema ai fini della tutela ambientale e della salute pubblica attraverso la definizione puntuale dei requisiti delle postazioni e di conseguenza l'adozione delle più adeguate misure tecniche e metodologiche di analisi dei punti emissivi e dei relativi degli inquinanti.

Risultato estremamente importante del seminario è stata la richiesta degli addetti ai lavori che gli estremi della deliberazione siano sempre richiamati negli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti competenti a cui le emissioni sono soggette in quanto la delibera è esclusivamente ricognitiva di cogenze relative alla normazione tecnica applicabile per la validazione del dato refertato e per l’accesso e lo stazionamento in sicurezza degli operatori addetti.

Il seminario verrà replicato nel mese di maggio a Livorno in modo da garantire, anche nell'area costiera, caratterizzata da un numero importante di impianti soggetti ad autorizzazione, la più ampia diffusione dei contenuti della deliberazione 528/13 e favorire le condizioni, anche istituzionali, per la sua più ampia e rigorosa attuazione."

 

Mansioni lavorative soggette ai rischi delle radiazioni ottiche naturali

E' considerare la radiazione ultravioletta solare un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor)”. Un rischio da valutare e prevenire “alla stregua di tutti gli altri rischi (chimici, fisici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro. In particolare per tali lavoratori sono da tempo individuate e caratterizzate molte patologie fotoindotte, i cui organi bersaglio sono pelle ed occhi. La principale patologia fotoindotta è senz’altro il cancro della pelle”.

Queste, ad esempio, le attività considerate ad elevato rischio di esposizione a radiazione UV solare:
-“lavorazioni agricolo/forestali;
-floricoltura – giardinaggio;
-bagnini;
-istruttori di sport all'aperto;
-edilizia e cantieristica stradale/ferroviaria/navale;
-lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto;
-pesca e lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori, attività portuali;
-addetti alle attività di ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali”.

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ATTREZZATURE DA LAVORO: indispensabile abilitazione per gli operatori. OBBLIGO alla frequenza di specifici corsi di formazione

Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 sulla formazione per le attrezzature di lavoro

E' stato firmato il 22 Febbraio 2012 l'accordo dalla Conferenza Stato Regioni relativamente alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione e formazione degli operatori, nell'accordo sono state individuate le attrezzature per le quali è prevista una formazione specifica ai sensi dell'art. 73 comma 5 del testo unico sicurezza, formazione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella già prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 81 e dall'accordo Stato Regioni di dicembre. L'accordo entrerà definitivamente in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per fine marzo 2012.

 

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PMI: nuove NORME in materia di scarico di acque reflue e di inquinamento acustico

Pubblicato sulla GU 3 febbraio 2012 n. 28 il D.P.R. n. 227/2011 con una serie di semplificazioni degli adempimenti delle piccole e medie imprese in materia di scarichi di acque reflue e documentazione di impatto acustico.

Saranno operative dal 18 febbraio 2012 le semplificazioni ambientali previste per le piccole e medie imprese dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227.

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Commenti sul nuovo decreto sulla sicurezza negli spazi confinati DPR 117/2011

Il nuovo DPR n. 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" , ecco alcuni commenti....

Finalità e ambito di applicazione art. 1

Dalla lettura del decreto pare l'obbligo di verifica tecnico-professionale da parte del committente si applichi solo ai casi in cui si ricada nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero ai lavori in appalto, prestazione d'opera o somministrazione nei quali il committente sia un datore di lavoro e non li dove il committente sia un privato.

Qualificazione delle imprese art. 2

In esso sono contenute le modalità con cui eseguire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un'impresa che opera all'interno di ambienti confinati , sono citati:

1. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi e gestione delle emergenze;

2. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto

3.informazione e formazione e addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

4.DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e di addestramento al loro uso

5.DURC e integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore

6.subappalti vietati se non specificatamente autorizzati dal committente

 

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Terre da scavo da riclassificare

Nuovi parametri per la qualificazione come sottoprodotto, verso l'approvazione il decreto che innova il codice ambientale
E' in via di emanazione un regolamento che modificherà il codice ambientale in merito alla gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti (con relativa semplificazione degli adempimenti). Il decreto, attualmente al vaglio del consiglio di stato,promette di innovare sensibilmente la disciplina prevista dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, non prevedendo più il limite temporale annuo per il deposito delle terre e rocce da scavo, permettendo espressamente trattamenti preventivi compatibili con la normale pratica indistriale e consentendo il riutilizzo anche dei materiali provenienti dai siti contaminati purchè rispettosi di precisi parametri ambientali.
Attualmente nel codice ambientale le terre da scavo sono divise in due macrocategorie, da un lato il suolo non contaminato e il materiale allo stato naturale riutilizzabile nello stesso sito, dall'altro tutti i materiali non rientranti nella prima categoria. I materiali rientranti nella prima categoria (unitamente al terreno) non sono considerati rifiuti , tutti gli altri materiali possono non essere considerati rifiuti solo in due casi:a) perchè rispettano a monte i requisiti propri dei sottoprodotti;b)perchè hanno riacquistato, a valle , a seguito di operazioni di recupero, lo status di veri e propri beni.
E' nell'ambito della gestione a monte dei materiali da scavo che si inserisce il nuovo decreto. Le nuove regole riguarderanno tutti i materiali da scavo, ossia suolo e sottosuolo, derivanti da opere quali sbancamenti, trivellazioni,escavazioni,demolizioni di costruzioni, realizzazione di costruzioni,ecc....

Il nuovo decreto stabilisce che i materiali da scavo potranno essere usati come sottoprodotti e ne gestisce le modalità secondo un doppio criterio, il primo relativo al rispetto di parametri qualitativi dei materiali , i materiali devono infatti soddisfare i seguenti requisiti:

-essere generati da realizzazione di opera senza costituirne finalità diretta, es. terre da scavo generati da una opera di realizzazione di una abitazione con preventivi lavori di scavo e demolizione,ecc..., quindi la finalità dell'opera non è generare i materiali da scavo;
-essere riutilizzati nella stessa o diversa opera, adesempio per opere di riempimento,reinterri,ecc... , oppure in processi produttivi in sostituzione materia prima,es. materiali di cava;
- essere riutilizzati senza trattamenti diversi dalla "normale pratica industriale", es. riduzione volumetrica, selezione granulometrica,stabilizzazione,asciugatura,ecc...;
- rispettare i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 del nuovo decreto ministeriale in corso di emanazione, in pratica avere una concentrazione di materiali inquinanti inferiore a certi limiti;

Sotto il secondo profilo, il soggetto che intenderà riutilizzare i materiali con il nuovo regime soft dei sottoprodotti, dovrà presentare alla autorità pubblica che autorizza l'opera (es. il Comune), almeno 90 gg. prima dell'inizio dei lavori, un apposito "Piano di utilizzo" e rispettarne la tempistica, comunicando inizio e fine della gestione dei materiali, ed osservando precise regole sul deposito e trasporto delle stesse, es. documento di trasporto,ecc.....
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Stress lavoro-correlato

Valutazione rischio da stress lavoro correlato nuove indicazioni dalle Regioni nuove indicazioni per la corretta gestione del rischio da stress lavoro-correlato.

Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha prodotto (Gennaio 2012) un documento dal titolo "Stress lavoro-correlato - Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l'attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali"

Il documento è organizzato in forma di domande e risposte, con l'obiettivo di fornire risposte puntuali e sintetiche ai numerosi interrogativi che sono sorti in relazione all'attuazione pratica delle indicazioni della Commissione consultiva.

Le due sezioni principali sono:

- Aspetti generali, dove si trovano domande relative alle definizioni (Che cos'è lo stress? Cosa si intende per stressor? Quali sono i fattori lavorativi capaci di determinare condizioni di stress nei lavoratori? Che cosa sono il burn out e il mobbing? Qual è la valenza data del 31 dicembre 2010 contenuta nella lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010?)

- Principi generali della valutazione dello stress lavoro-correlato, dove si analizzano le basi del metodo di valutazione, il ruolo del DVR e dei soggetti coinvolti

I vari quesiti sono molto chiari e le risposte strutturate come linee guida operative (pur con i necessari rimandi normativi).

Nell'introduzione si riepilogano tutti i documenti emanati dai vari enti sull'argomento e si puntualizza che "Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente a definire l'oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l'organizzazione del lavoro. In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori."

stress

Campi elettromagnetici

Con il nuovo Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene inserito il Titolo VIII “ Agenti fisici"  - Capo IV “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici” che individua le prescrizioni minime di sicurezza e salute relativamente ai campi elettromagnetici.
Dal 26 aprile 2008 sono valutati i rischi da esposizione da campi elettromagnetici. Dal 20 aprile 2012 si dovranno però rispettare i valori limite prescritti

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Approvato Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012 i testi ufficali dell’Accordo Stato Regioni approvato lo scorso 21 dicembre.

L’Accordo definisce la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e l’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP (ai sensi dell’ art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

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Vendite immobiliari: scatta l′obbligo di comunicare quanto consuma l′immobile

08/02/2012 - Dal primo gennaio 2012 gli annunci riguardanti la vendita degli immobili dovranno necessariamente contenere l′indice di prestazione energetica dell′edificio. A stabilirlo è l′articolo 13 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell′uso dell′energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Il titolo chiarisce con estrema semplicità il contenuto delle nuove disposizioni. In definitiva il Legislatore nazionale ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria sulla promozione dell′uso dell′energia da fonti rinnovabili.
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