Queste, ad esempio, le attività considerate ad elevato rischio di esposizione a radiazione UV solare:
-“lavorazioni agricolo/forestali;
-floricoltura – giardinaggio;
-bagnini;
-istruttori di sport all'aperto;
-edilizia e cantieristica stradale/ferroviaria/navale;
-lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto;
-pesca e lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori, attività portuali;
-addetti alle attività di ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali”.
Riguardo alla valutazione del Rischio UV Solare e ai parametri di valutazione del rischio e valori limite, indica che “la quantità utilizzata ai fini protezionistici per quantificare il rischio di insorgenza di danno per patologie fotoindotte della pelle è l’Esposizione radiante efficace o Dose efficace, Heff, ottenuta dall'integrale dell'irradianza spettrale ponderata con uno spettro d'azione relativo al rischio di induzione dell'eritema”.
L'Indice UVè un indice “che basandosi sulla posizione del sole, sulla nuvolosità prevista, sull'altitudine, sui dati dell'ozono, predice l'intensità della radiazione ultravioletta solare giornalmente. La scala dell'indice UV va da un minimo di 1 ad un massimo di 12, più l'indice è alto, più forte è l'intensità degli UV”.
Riguardo agli aspetti normativi della protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione solare, il portale sottolinea che benché la “radiazione solare” sia “classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività outdoor, essa non è stata inserita nell’elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni” del Decreto legislativo 81/2008.
Pur essendo le radiazioni UV solari escluse dal campo di applicazione specifico del titolo VIII capo V del Testo Unico, va comunque sottolineato che l’art. 181, comma 1 del Testo Unico “specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione facendo particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.
E il D.Lgs. 81/2008 prevede tra le misure generali di tutela l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo. Prevede inoltre che datore di lavoro, dirigente e preposto debbano richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione. E infatti il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e sancisce l'obbligo da parte dei lavoratori di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.