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Giovedì, 06 Feb 2025

Commenti sul nuovo decreto sulla sicurezza negli spazi confinati DPR 117/2011

Il nuovo DPR n. 177/2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" , ecco alcuni commenti....

Finalità e ambito di applicazione art. 1

Dalla lettura del decreto pare l'obbligo di verifica tecnico-professionale da parte del committente si applichi solo ai casi in cui si ricada nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero ai lavori in appalto, prestazione d'opera o somministrazione nei quali il committente sia un datore di lavoro e non li dove il committente sia un privato.

Qualificazione delle imprese art. 2

In esso sono contenute le modalità con cui eseguire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un'impresa che opera all'interno di ambienti confinati , sono citati:

1. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi e gestione delle emergenze;

2. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto

3.informazione e formazione e addestramento di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

4.DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e di addestramento al loro uso

5.DURC e integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore

6.subappalti vietati se non specificatamente autorizzati dal committente

 

In merito al punto 2 non è chiaro cosa si intenda per "30% della forza lavoro con esperienza triennale nel settore spazi confinati", se quindi si faccia riferimento al 30% di tutto il personale , o se per forza lavoro si intenda solo la squadra di lavoratori relativa singolo appalto.

 

Procedure di sicurezza art. 3

L'articolo 3, al comma 1, prevede che prima dell'accesso ai luoghi definiti nel campo di applicazione debba essere eseguita apposita attività di informazione. Tale attività va realizzata in un tempo sufficiente e comunque non inferiore ad un giorno. Il punto è cosa si intenda per un giorno , espresso in ore formative chiaramente.

Al successivo comma 2 è previsto l'obbligo di individuare un rappresentante del committente in possesso della formazione, informazione ed addestramento, che supervisioni lo svolgimento delle attività.