Nuovi parametri per la qualificazione come sottoprodotto, verso l'approvazione il decreto che innova il codice ambientale
E' in via di emanazione un regolamento che modificherà il codice ambientale in merito alla gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti (con relativa semplificazione degli adempimenti). Il decreto, attualmente al vaglio del consiglio di stato,promette di innovare sensibilmente la disciplina prevista dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006, non prevedendo più il limite temporale annuo per il deposito delle terre e rocce da scavo, permettendo espressamente trattamenti preventivi compatibili con la normale pratica indistriale e consentendo il riutilizzo anche dei materiali provenienti dai siti contaminati purchè rispettosi di precisi parametri ambientali.
Attualmente nel codice ambientale le terre da scavo sono divise in due macrocategorie, da un lato il suolo non contaminato e il materiale allo stato naturale riutilizzabile nello stesso sito, dall'altro tutti i materiali non rientranti nella prima categoria. I materiali rientranti nella prima categoria (unitamente al terreno) non sono considerati rifiuti , tutti gli altri materiali possono non essere considerati rifiuti solo in due casi:a) perchè rispettano a monte i requisiti propri dei sottoprodotti;b)perchè hanno riacquistato, a valle , a seguito di operazioni di recupero, lo status di veri e propri beni.
E' nell'ambito della gestione a monte dei materiali da scavo che si inserisce il nuovo decreto. Le nuove regole riguarderanno tutti i materiali da scavo, ossia suolo e sottosuolo, derivanti da opere quali sbancamenti, trivellazioni,escavazioni,demolizioni di costruzioni, realizzazione di costruzioni,ecc....
Il nuovo decreto stabilisce che i materiali da scavo potranno essere usati come sottoprodotti e ne gestisce le modalità secondo un doppio criterio, il primo relativo al rispetto di parametri qualitativi dei materiali , i materiali devono infatti soddisfare i seguenti requisiti:
-essere generati da realizzazione di opera senza costituirne finalità diretta, es. terre da scavo generati da una opera di realizzazione di una abitazione con preventivi lavori di scavo e demolizione,ecc..., quindi la finalità dell'opera non è generare i materiali da scavo;
-essere riutilizzati nella stessa o diversa opera, adesempio per opere di riempimento,reinterri,ecc... , oppure in processi produttivi in sostituzione materia prima,es. materiali di cava;
- essere riutilizzati senza trattamenti diversi dalla "normale pratica industriale", es. riduzione volumetrica, selezione granulometrica,stabilizzazione,asciugatura,ecc...;
- rispettare i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 del nuovo decreto ministeriale in corso di emanazione, in pratica avere una concentrazione di materiali inquinanti inferiore a certi limiti;
Sotto il secondo profilo, il soggetto che intenderà riutilizzare i materiali con il nuovo regime soft dei sottoprodotti, dovrà presentare alla autorità pubblica che autorizza l'opera (es. il Comune), almeno 90 gg. prima dell'inizio dei lavori, un apposito "Piano di utilizzo" e rispettarne la tempistica, comunicando inizio e fine della gestione dei materiali, ed osservando precise regole sul deposito e trasporto delle stesse, es. documento di trasporto,ecc.....
Il piano andrà conservato presso il sito di produzione del materiale escavato o presso il proponente o l'esecutore.