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Sabato, 15 Mar 2025

Vendite immobiliari: scatta l′obbligo di comunicare quanto consuma l′immobile

08/02/2012 - Dal primo gennaio 2012 gli annunci riguardanti la vendita degli immobili dovranno necessariamente contenere l′indice di prestazione energetica dell′edificio. A stabilirlo è l′articolo 13 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell′uso dell′energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Il titolo chiarisce con estrema semplicità il contenuto delle nuove disposizioni. In definitiva il Legislatore nazionale ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva comunitaria sulla promozione dell′uso dell′energia da fonti rinnovabili.
L′articolo 13, in particolare, ha modificato il Decreto Legislativo 192/2005 aggiungendo all′articolo 6 il comma 2-quater. Tale comma dispone che “nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1º gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l′indice di prestazione energetica contenuto nell′attestato di certificazione energetica”. In definitiva, tutti gli annunci di vendita relativi ad immobili dovranno riportare l′I.P.E. ovvero l’Indice di Prestazione Energetica. Ma dove reperire tale indice? Esso è contenuto nell′Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) rilasciato da un tecnico abilitato.

IPE indica il consumo totale di energia primaria per il riscaldamento invernale in regime continuo per 24 ore. Tale indice è espresso attraverso due diversi valori, il kWh/mq anno (ovvero riferito alla superficie utile dell′immobile) ed il kWhmc anno (ovvero al volume lordo). Più l′indice è basso, migliore sarà la prestazione energetica dell′edificio e, quindi, minore il consumo di energia.

Campo di applicazione. La norma traccia il campo di applicazione delle nuove disposizioni. Esse si applicano agli annunci commerciali di vendita relativi al trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari. L′obbligo, quindi, scatta per tutte le comunicazioni aventi ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un immobile e, quindi, permuta, cessione delle quote in multiproprietà, vendita della nuda proprietà e/o dell′usufrutto. Ad essere escluse, quindi, sarebbero solo le donazioni.

Lo scopo della norma è chiaro: informare il consumatore sul consumo energetico di ciò che si accinge a comprare. Secondo alcuni teorici l′indice di prestazione energetico dovrebbe influire sul valore commerciale del bene. Secondo gli operatori, invece, si tratta solo di un onere in più che finirà per gravare, in ultima battuta, sulle tasche del consumatore finale. Il valore commerciale, infatti, sarebbe determinato in funzione di altri elementi quali la localizzazione, la superficie, l′esposizione, l′altezza del piano rispetto alla rete stradale, lo stato di manutenzione, ecc.. Di certo viene fornita una informazione in più all′acquirente.

Le sanzioni. Il venditore ha l′obbligo di dichiarare la prestazione energetica dell′immobile; ma cosa succede se non adempie? In primo luogo occorre evidenziare che la norma non contempla alcuna sanzione diretta. Sarà il consumatore che, con il proprio comportamento, potrà sanzionare il venditore indisciplinato evitando di rivolgersi a lui. Ma educare i consumatori richiede tempo per cui, almeno nell′immediato, è possibile che molti “facciano i furbi” contando anche sull′ignoranza delle nuove disposizioni.