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Venerdì, 04 Ott 2024

Radiazioni ottiche artificiali

Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore l’obbligo per il datore di lavoro di possedere ed attuare la valutazione del rischio Radiazioni Ottiche Artificiali ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 Titolo VIII, Capo V, contro i rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

L'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro è causa di rischi per la salute, con particolare riguardo:
  • agli occhi (con possibili lesioni alla congiuntiva, alla cornea, al cristallino, alla retina)
  • sulla cute (con possibili eritemi, bruciature, tumori)
  • alla sicurezza (possibili abbagliamenti/accecamenti temporanei, nonché rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti o dal fascio di radiazione).
All’entrata in vigore dell’adempimento, qualunque datore di lavoro sia trovato mancante di tale valutazione, sarà soggetto alle sanzioni previste dall’art. 219, Titolo VIII – Capo VI.

Le radiazioni ottiche comprendono le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore dei campi elettromagnetici e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti; vengono comunemente suddivise nelle bande spettrali degli infrarossi, del visibile e dell’ultravioletto, anche nelle applicazioni laser, vale a dire fasci di radiazioni ottiche con peculiari caratteristiche di monocromaticità, coerenza, unidirezionalità e brillanza.

Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali possono essere:
  • coerenti (laser) e
  • non coerenti (tutte le altre)
nelle attività lavorative sono molteplici e si ritrovano in diversi settori produttivi quali metalmeccanica, chimica, sanità e ricerca.

Esposizioni a radiazioni non coerenti possono verificarsi, ad esempio:
  • per le radiazioni infrarosse in prossimità di riscaldatori radianti, forni di fusione metalli e vetro, lampade per riscaldamento a incandescenza;
  • per le radiazioni visibili in caso di esposizione a talune sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, sistemi LED …), lampade per uso medico o estetico, nelle operazioni di saldatura;
  • per le radiazioni ultraviolette nel caso di operazioni di sterilizzazione, essiccazione inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione e per esposizioni a lampade per uso medico (es.: fototerapia dermatologica) e/o estetico (abbronzatura) e/o di laboratorio ed ancora nelle operazioni di saldatura.
Esempi di applicazioni laser sono quelle per lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione), applicazioni mediche e per uso estetico, per telecomunicazioni, informatica, metrologia e misure, nei laboratori di ricerca e legate a beni di consumo (lettori CD e “bar code”…) e intrattenimento (laser per discoteche e concerti…).
Inoltre,  sebbene il Capo V del Titolo VIII sia dedicato alle radiazioni di origine artificiale, l’articolo 180 del Titolo VIII - Capo I, obbliga il datore di lavoro a valutare tutti gli agenti fisici, quindi, a valutare anche le radiazioni ottiche NATURALI, intese come agenti fisici a cui è esposto il lavoratore durante l’attività.