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Venerdì, 04 Ott 2024

Conformità dei luoghi di lavoro

Dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 Capo I, Titolo II, articolo 64:

“1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.”


Trattare della conformità dei luoghi di lavoro, al contrario di valutazioni di rischio specifiche, come ad esempio il rumore, significa  considerare tutte le realtà aziendali, prendendo anche in considerazione elementi quali:
  • L’illuminazione
  • Il microclima
  • Agenti aerodispersi
  • L’efficienza di impianti di aspirazione localizzata

Unitech, con provata esperienza valuta questi fattori nelle aziende clienti, analizzando la realtà specifica e le necessità operative, campionando con strumentazione propria, redigendo una relazione tecnica ed infine consigliando, là dove i clienti lo ritengono opportuno, possibili soluzioni.