Settore sicurezza - Valutazione dei rischi fisici - Rumore
"1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro" (Cit.)Al fine di avere un corretto Documento di Valutazione del Rischio, occorre sapere che tale relazione deve:
- essere redatta ciclicamente ogni 4 anni;
- aggiornata ogni qual volta si inseriscano sul luogo di lavoro nuove attrezzature o nuovi macchinari (sono intesi come macchinari anche gli autoveicoli aziendali).
I danni dovuti ad un'eccessiva esposizione ad ambienti rumorosi, possono essere classificati in tre categorie:
- danno uditivo, prodotto dal livello di rumore e/o dal tempo di esposizione con ipoacusia o perdita/riduzione di udito;
- danni extrauditivi a carico degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio, riproduttivo, visivo, nervoso e/o gastrointestinale;
- danni da reazione psicologica con difficoltà di concentrazione, affaticamento , insonnia e depressione.
Il titolo VIII capo 2 del D.lgs 81/08 ha abrogato la precedente normativa (D. Lgs. n. 195 e D.lgs 277/91) e si applica a tutti i settori a rischio rumore.
Il campo di applicazione del servizio di valutazione e analisi del rumore negli ambienti di lavoro interessa tutte le attività in cui il lavoratore è esposto a elevati livelli di rumore (costruzioni, industria manifatturiera, agricoltura, trasporti, ecc) e viene esteso al settore marittimo e aereo (con obbligo di rispetto dei limiti entro il 2011) e ad aziende a basso rischio, familiari con meno di 10 addetti.